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LEGA NORD - SARDINIA
PROPOSTE DI RIFORME ISTITUZIONALI
PER UNA NUOVA STAGIONE
DELL’AUTONOMIA DELLA SARDEGNA
PREMESSA
Sono trascorsi 60 anni dall’approvazione della Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948 n.
3, con la quale veniva promulgato lo Statuto autonomo della Regione Sardegna. Una conquista
importante per il Popolo sardo, che si dotava di una autonomia legislativa ed organizzativa, al pari
delle altre quattro regioni italiane a statuto speciale, che per ragioni storiche, culturali, linguistiche e
geografiche rappresentava uno strumento indispensabile per affrontare la nuova fase istituzionale
dopo la fine del secondo conflitto mondiale.
Riteniamo che, dopo 60 anni, sia il tempo di aprire un’attenta riflessione e capire se lo
strumento normativo e istituzionale del Popolo sardo sia da considerarsi superato e come
affrontare le nuove sfide del XXI secolo.
Molte cose sono cambiate, se non rivoluzionate, nello scenario nazionale, europeo e
mondiale, sia sul piano politico sia sul piano economico.
Sul piano nazionale, la riforma costituzionale del Titolo V, nel 2001, ha aperto la strada al
cosiddetto “federalismo interno” e ad una graduale redistribuzione dei poteri e delle funzioni tra
Stato, Regioni ed enti locali. Il dibattito politico è sempre aperto e da più parti, a destra come a
sinistra, si ravvisa la necessità, di proseguire quel percorso di “devoluzione” anche in senso
economico e fiscale.
Sul piano politico-economico europeo, dopo la caduta del Muro di Berlino, il vecchio
continente ha avviato una fase di mutamento radicale. L’Europa divisa in “blocchi” è ormai un
lontano ricordo, l’allargamento ad est dell’Unione europea apre inevitabilmente nuovi scenari
geopolitici anche nel rapporto con il mutato scacchiere internazionale. L’introduzione della moneta
unica, nel bene o nel male, ha mutato i rapporti economici interni, europei e internazionali.
Viviamo nella cosiddetta era del “mercato globale” o “globalizzazione”, e nuove potenze
economiche come Cina ed India andranno in prospettiva ad assumere ruoli di primo piano
nell’economia mondiale, modificando di fatto i rapporti di forza e gli equilibri tra quelle che sono
sempre state considerate le potenze economiche della seconda metà del XX secolo.
La Sardegna e il Popolo sardo non possono sottrarsi da queste valutazioni e da questi
contesti, che in apparenza potrebbero sembrare più grandi di noi, ma dobbiamo considerare la
nostra posizione geografica il ruolo geopolitico che potremmo assumere in un contesto
mediterraneo ed europeo. L’apertura dei mercati e gli accordi economici in corso tra Unione
europea e Paesi del mondo arabo che si affacciano sul mediterraneo, dovrebbero vedere la
Sardegna protagonista e in posizione centrale rispetto alle nuove evoluzioni in atto.
Riteniamo sia fondamentale e prioritario dare vita ad un nuovo assetto istituzionale della
nostra regione, perché per aprire una nuova fase dell’Autonomia della Sardegna e potersi
rapportare con le nuove sfide politiche ed economiche che ci attendono, non possiamo rimanere
ingessati e avvitati ad un sistema ormai vecchio di 60 anni.
PROVINCE REGIONALI
In materia di riforme istituzionali nazionali, da più parti ci si interroga sul ruolo che oggi
assumono la amministrazioni provinciali nel nuovo contesto costituzionale dopo la riforma nel 2001
del Titolo V. In Sardegna, abbiamo assistito con le elezioni del 2005, alla nascita delle nuove
province regionali, non riconosciute dallo Stato, con conseguenze di proliferazione di costi di
gestione, numero di amministratori, consulenze, ecc., che gravano pesantemente sul bilancio della
Regione e di conseguenza sulle spalle dei sardi. Se si considera che sono oltre 200 i consiglieri
provinciali e oltre 50 gli assessori, basterebbe solo questo dato per comprendere la portata della
spesa di denaro pubblico che occorre per tenere in piedi questi apparati.
Crediamo che vada invertita la rotta. Nel rinnovato quadro dei rapporti istituzionali, vediamo
come le amministrazioni comunali, dotati di una sempre maggiore autonomia gestionale debbano
rapportarsi direttamente e costantemente con la Regione sia dal punto di vista economico-
finanziario, sia dal punto di vista della programmazione urbanistica e di sviluppo del proprio
territorio. La funzione intermediaria che dovrebbero svolgere le Province regionali è pressoché
inesistente o marginale. La conseguenza è il naturale ingessamento del sistema Sardegna, dove
le amministrazioni comunali e gli enti locali sono vittime di un centralismo regionale, che da solo
non può tenere testa con efficacia alle esigenze di 377 comuni isolani.
Il centralismo regionale è il vero freno allo sviluppo della Sardegna. E’ impensabile che un
solo grande “moloch” istituzionale possa essere l’autentico interprete delle particolari aspettative
delle nostre comunità territoriali. Dal centralismo regionale derivano le norme o le leggi capestro
che ingabbiano i nostri Comuni, i quali subiscono spesso passivamente, ed in maniera impotente,
restrizioni e decisioni che in più di una occasione sono state imposte dall’alto passando sulla teste
dei sardi.
L’unica direzione che si dovrebbe intraprendere per arginare le conseguenze nefaste del
centralismo, è quella di un sistema integrato e coordinato di autonomie locali o territoriali nel
contesto di una rinnovata Autonomia regionale, attraverso l’istituzione di un meccanismo federale
interno, dove la macchina burocratica, amministrativa e politica si renda più snella ed efficace per
raccogliere le nuove sfide del XXI secolo.
PROPOSTE PER UNA NUOVA STAGIONE
DELL’AUTONOMIA DELLA SARDEGNA
Proponiamo una profonda riforma dell’assetto istituzionale della Sardegna, attraverso un
processo di revisione della Legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto Autonomo), su
proposta della Regione Sardegna, che necessita di tutti i passaggi costituzionali alla Camera e al
Senato. Ne deriva la conseguente modifica e integrazione degli artt. 116 e 117 della Carta
costituzionale.
Proponiamo:
1. l’abolizione delle province regionali
2. l’istituzione di due province autonome (individuando le affinità storiche, linguistiche,
geografiche e demografiche della nostra Regione)
3. la devoluzione dei poteri legislativi e amministrativi dalla Regione alle province autonome
4. un riassetto istituzione che veda la Regione con ruolo di coordinamento delle Province
autonome e un Consiglio regionale che sia composto dalla sommatoria dei Consiglieri
delle Province
5. l’istituzione delle Comunità Territoriali quali organi intermedi all’interno delle Province, che
in base ad affinità storiche, geografiche ed economiche comprendano più Comuni
6. l’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali per assicurare la partecipazione degli enti
locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della
Provincia autonoma, in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione
7. istituzione Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali
Le Province Autonome sarde, al pari di quelle del Trentino-Alto Adige/Südtirol, faranno parte della
Conferenza Stato-Regioni e avranno direttamente rapporti con lo Stato centrale e l’Unione
Europea sia sul piano politico sia su quello economico.
ORGANI, FUNZIONI E FINANZA
DELLA NUOVA REGIONE E DELLE PROVINCE AUTONOME
RAPPORTI CON LO STATO
ORGANI DELLA REGIONE
Saranno organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione.
Il Consiglio regionale sarà composto dai membri dei consigli provinciali di Cagliari-Oristano e
di Sassari-Nuoro.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle province di Cagliari-Oristano e di Sassari-
Nuoro sarà richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di
un anno.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto autonomo e dalle altre leggi dello Stato.
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.
L'ufficio di consigliere provinciale e regionale dovrà essere incompatibile con quello di membro di
una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.
Il Consiglio regionale eleggerà tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i
segretari.
Il presidente e i vice presidenti dureranno in carica due anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente sarà eletto tra i consiglieri
appartenenti alla provincia di Cagliari-Oristano. Per il successivo periodo il presidente sarà eletto
tra i consiglieri appartenenti alla provincia di Sassari-Nuoro. I vice presidenti saranno eletti tra i
consiglieri appartenenti alla provincia diversa da quella del presidente.
I vice presidenti coadiuveranno il presidente, il quale sceglieranno il vice presidente chiamato
a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
POTESTÀ LEGISLATIVE DELLA REGIONE
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, la regione avrà la potestà di
emanare norme legislative nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
b) ordinamento degli enti para-regionali;
c) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
d) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio,
delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di
carattere regionale; relative autorizzazioni;
e) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
f) ordinamento delle camere di commercio;
g) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
h) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
i) servizi antincendi.
ORGANI DELLE PROVINCE
Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della
Provincia.
Ciascun Consiglio provinciale sarà eletto a suffragio universale, diretto e segreto. Il Consiglio
provinciale di Cagliari-Oristano sarà composto di quarantacinque consiglieri, mentre il Consiglio
provinciale di Sassari-Nuoro sarà composto di trentacinque consiglieri. Entrambi i Consigli
provinciali dureranno in carica cinque anni. Se un Consiglio provinciale sarà rinnovato
anticipatamente rispetto all'altro, esso durerà in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello
non rinnovato.
I membri del Consiglio provinciale rappresenteranno l'intera provincia. Prima di essere
ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi presteranno giuramento di essere fedeli alla
Costituzione.
I membri del Consiglio provinciale non potranno essere chiamati a rispondere delle opinioni e
dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
POTESTÀ LEGISLATIVE PROVINCE
Le province avranno la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi
carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) artigianato;
9) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere
pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite
da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province
con finanziamenti pubblici;
10) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Provincia;
11) fiere e mercati;
12) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
13) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, comprese le acque termali,
cave e saline;
14) produzione e distribuzione dell’energia elettrica;
15) caccia e pesca;
16) parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera;
21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, consorzi agrari e
stazioni agrarie sperimentali;
22) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
23) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
24) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e
l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza
legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.
Le province emaneranno norme legislative nelle seguenti materie:
a) polizia locale urbana e rurale;
b) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale e artistica);
c) commercio;
d) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
e) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul
collocamento;
f) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
g) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per
ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà
del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i
provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari
avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
h) incremento della produzione industriale;
i) utilizzazione delle acque pubbliche;
j) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
k) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE
Saranno devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio,
relative ai beni situati nello stesso.
Saranno altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate
tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle
successioni;
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale.
Sarà devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori,
sull'energia elettrica ivi consumata.
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia,
accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cederà a favore della provincia i nove
decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.
Le province potranno stabilire imposte e tasse sul turismo.
La regione e le province avranno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.
La regione e le province avranno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente
garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non
superiore alle entrate ordinarie.
Saranno attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate
tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle
persone giuridiche riscosse nel territorio della provincia;
b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione
governativa;
c) i sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella
provincia sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede
centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio provinciale, nonché di quelle
operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto
territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso
stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito provinciale; le ritenute alla fonte operate da
imprese industriali e commerciali con sede centrale nella provinciale sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal
territorio provinciale spettano per intero allo Stato;
d) i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta
nel territorio della regione;
e) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
f) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle
due province;
g) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
h) i canoni per le concessioni idroelettriche;
i) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel
territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 56 per cento alla Provincia di Cagliari-
Oristano e del 44 per cento alla Provincia di Sassari-Nuoro;
j) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per
autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di
distribuzione situati nei territori delle due province;
k) i redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque
denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza
regionale o di altri enti pubblici.
Nell'ammontare delle predette quote saranno comprese anche le entrate afferenti all'ambito
provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati
fuori dal territorio delle rispettive province.
Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, sarà devoluta alle stesse una quota non superiore a
quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel
territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 56 per cento alla Provincia di Cagliari-
Oristano e del 44 per cento alla Provincia di Sassari-Nuoro. La devoluzione avverrà senza vincolo
di destinazione a scopi determinati.
Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione
e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte
del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita
annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia.
RAPPORTI FRA STATO, REGIONE E PROVINCE
Nel territorio regionale saranno istituiti un commissario del Governo per la provincia di
Cagliari-Oristano e un commissario del Governo per la provincia di Sassari-Nuoro.
Spetteranno ad essi:
1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello
Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti
l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad
essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
Il commissario del Governo in Cagliari-Oristano eserciterà le attribuzioni di cui al n. 2) del
precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi
competenza sull'intero territorio regionale.
Il commissario del Governo provvederà al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale
risponderà verso il Ministro per l'interno.
A tale fine egli potrà avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere
l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti
nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Resteranno ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.
ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI
FUNZIONI E AUTONOMIA FINANZIARIA
ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI
Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata saranno
costituite le Comunità Territoriali.
Le Comunità Territoriali sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti
obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio.
Le Comunità Territoriali saranno disciplinate da uno statuto approvato da non meno di due
terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della
popolazione residente nel medesimo.
Lo statuto della Comunità Territoriale, approvato dal consiglio comunale a maggioranza
assoluta dei propri componenti dovrà prevedere:
a) le attribuzioni degli organi della Comunità, riservando comunque all'assemblea la
deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche
per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l’approvazione
dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle
funzioni attribuite alla Comunità Territoriale, la scelta dei modelli organizzativi e della forma
giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione
delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati
e dei livelli di servizio deliberati, l’approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità
superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo
economico e sociale;
b) le modalità di funzionamento degli organi della Comunità nonché i casi per i quali è
richiesta una maggioranza qualificata per l’approvazione di determinate deliberazioni;
c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale
condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del
territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel
territorio:
1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli
relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio
nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socioeconomico;
2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti
rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni
eventualmente necessarie;
d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro
un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni
dell'assemblea si intendono approvate;
e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il
coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità
e quelle dei comuni che ne fanno parte;
f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla Comunità
Territoriale per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito
delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli
comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle
prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la
qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della Comunità Territoriale;
g) la facoltà della Comunità Territoriale di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni
ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre Comunità,
anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera b);
h) i rapporti economici e giuridici tra la Comunità Territoriale e i comuni che la costituiscono,
prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai
comuni per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.
Sono organi della Comunità Territoriale:
a) l'assemblea;
b) l'organo esecutivo;
c) il presidente.
L'assemblea sarà costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità Territoriale
nonché da un ulteriore numero di componenti pari a uno per comune.
Per ciascuna Comunità Territoriale, i rappresentanti dei comuni ulteriori rispetto al sindaco
saranno eletti da tutti i componenti dei consigli comunali e, ove costituiti, da tutti i componenti dei
consigli circoscrizionali dei comuni facenti parte della Comunità medesima sulla base di apposito
procedimento elettorale. Gli eletti dureranno in carica cinque anni e comunque fino all’elezione dei
nuovi rappresentanti nell’assemblea della Comunità.
ARCHITETTURA ISTITUZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ AMMINISTRATIVA A
LIVELLO LOCALE
I comuni eserciteranno la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni
già loro spettanti, e le Comunità Territoriali eserciteranno la potestà amministrativa per le funzioni e
le materie conferite loro da apposita legge.
I comuni eserciteranno la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative:
a) direttamente, limitatamente ai altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico
territorio; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini
dell'esercizio associato delle predette funzioni;
b) mediante la costituzione della Comunità Territoriale con i comuni ricadenti nel medesimo
territorio di riferimento;
c) mediante la partecipazione all'attività e all'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio
delle autonomie locali.
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLE PROVINCE AI COMUNI
Saranno trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità Territoriale,
le funzioni amministrative nelle seguenti materie:
a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di
istruzione;
b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il
volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti
di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d’intesa con il Consiglio
delle autonomie locali;
c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza
dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione
urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle
funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di
intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo
quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10;
g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge
o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste,
incremento della produzione industriale, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e saline,
turismo e commercio;
h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture
scolastiche;
i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei
rischi, alla protezione, alla gestione dell’emergenza e al ripristino definitivo dei danni
derivanti da calamità pubbliche;
j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo
restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:
1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione;
2) ciclo dei rifiuti;
3) trasporto locale;
4) distribuzione dell'energia.
Saranno trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative
relative alle seguenti materie:
a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere
comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell’emergenza e
al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.
Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, potranno essere
individuate le funzioni amministrative ulteriori da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti
modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.
Previa intesa con l'assemblea della Comunità Territoriale, con decreto del Presidente della
Provincia potranno essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai
comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai
singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.
PRINCIPI IN MATERIA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI PROVINCIALI E
LOCALI
Le risorse finanziarie di cui la Provincia disporrà ai sensi del nuovo Statuto speciale saranno
utilizzate dalla Provincia, dai comuni e dalle comunità per lo svolgimento delle funzioni a essi
spettanti, comprese quelle esercitate o attribuite in base a questa legge.
Ai comuni e alle Comunità Territoriali sarà assegnata una quota del gettito dei tributi devoluti
alla Provincia ai sensi del nuovo Statuto speciale, in forma di compartecipazioni al gettito dei tributi
erariali nonché di contributi e di trasferimenti a carico del bilancio provinciale.
L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e del nuovo
Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti nonché dai proventi delle tariffe
e dalle altre entrate proprie.
Le Comunità Territoriali disporranno delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai
comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti
nell'interesse dei comuni.
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Per assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività
legislativa ed amministrativa della Provincia autonoma, in attuazione dell'articolo 123, quarto
comma, della Costituzione, dovrà istituirsi il Consiglio delle autonomie locali della Provincia
autonoma, con sede presso il Consiglio provinciale. Il Consiglio delle autonomie locali è composto
dai Presidenti delle Comunità Territoriali della Provincia.
Al Consiglio delle autonomie locali spetteranno:
a) la formulazione di pareri in materia di piani e programmi provinciali di carattere generale
aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico;
b) la formulazione di pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e
ai regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono
attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; per i
disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto,
preventivamente all’approvazione dei medesimi, con riguardo alle sole linee di impostazione della
manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali;
c) la formulazione di proposte legislative; ove approvata a maggioranza dei due terzi dei
componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta
provinciale al Consiglio provinciale entro trenta giorni dal ricevimento;
e) la formulazione, su richiesta dell’ente locale interessato, di pareri e di proposte su progetti
di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione
territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali anche a carattere
imprenditoriale;
f) la promozione di intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione
tra enti locali, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, anche per assicurare ai
cittadini, alle loro forme associative ed alle imprese adeguati livelli di servizio pubblico e lo
svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio
provinciale; laddove le predette intese riguardino la Provincia e gli enti locali, esse sono definite
nell’ambito della conferenza permanente prevista dall’articolo 108;
g) la formulazione di proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre al
Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale;
h) la partecipazione alla conferenza permanente per la definizione delle intese ivi previste;
i) lo svolgimento delle ulteriori attribuzioni demandate al Consiglio delle autonomie locali dalla
legislazione provinciale.
ISTITUZIONE CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E LE
AUTONOMIE LOCALI
Si dovrà istituire la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie
locali, quale sede permanente per la definizione delle intese tra il Consiglio delle autonomie locali e
la Giunta provinciale.
La conferenza sarà costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei
componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.
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