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LEGA NORD - SARDINIA
PROPOSTE DI RIFORME ISTITUZIONALI
PER UNA NUOVA STAGIONE
DELL’AUTONOMIA DELLA SARDEGNA

PREMESSA

Sono trascorsi 60 anni dall’approvazione della Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948 n.
3, con la quale veniva promulgato lo Statuto autonomo della Regione Sardegna.  Una conquista
importante per il Popolo sardo, che si dotava di una autonomia legislativa ed organizzativa, al pari
delle altre quattro regioni italiane a statuto speciale, che per ragioni storiche, culturali, linguistiche e
geografiche rappresentava uno strumento indispensabile per affrontare la nuova fase istituzionale
dopo la fine del secondo conflitto mondiale. 
Riteniamo  che,  dopo  60  anni,    sia  il  tempo  di  aprire  un’attenta  riflessione  e  capire  se  lo
strumento  normativo  e  istituzionale  del  Popolo  sardo  sia  da  considerarsi  superato  e  come
affrontare le nuove sfide del XXI secolo.
Molte  cose  sono  cambiate,  se  non  rivoluzionate,  nello  scenario  nazionale,  europeo  e
mondiale, sia sul piano politico sia sul piano economico. 
Sul piano nazionale, la  riforma costituzionale del Titolo V, nel 2001, ha  aperto la strada al
cosiddetto  “federalismo  interno”  e  ad  una  graduale  redistribuzione  dei  poteri  e  delle  funzioni  tra
Stato, Regioni ed enti locali. Il dibattito politico è sempre aperto e da più parti, a destra come a
sinistra,  si  ravvisa  la  necessità,  di  proseguire  quel  percorso  di  “devoluzione”  anche  in  senso
economico e fiscale.
Sul  piano  politico-economico  europeo,  dopo  la  caduta  del  Muro  di  Berlino,  il  vecchio
continente  ha  avviato  una  fase  di  mutamento  radicale.  L’Europa  divisa  in  “blocchi”  è  ormai  un
lontano  ricordo,  l’allargamento  ad  est  dell’Unione  europea  apre  inevitabilmente  nuovi  scenari
geopolitici anche nel rapporto con il mutato scacchiere internazionale. L’introduzione della moneta
unica, nel bene o nel male, ha mutato i rapporti economici interni, europei e internazionali.
Viviamo  nella  cosiddetta  era  del  “mercato  globale”  o  “globalizzazione”,  e  nuove  potenze
economiche  come  Cina  ed  India  andranno  in  prospettiva  ad  assumere  ruoli  di  primo  piano
nell’economia mondiale, modificando di fatto i rapporti di forza e gli equilibri tra quelle che sono
sempre state considerate le potenze economiche della seconda metà del XX secolo.
La  Sardegna  e  il  Popolo  sardo  non  possono  sottrarsi  da  queste  valutazioni  e  da  questi
contesti,  che  in  apparenza  potrebbero  sembrare  più  grandi  di  noi,  ma  dobbiamo  considerare  la
nostra   posizione   geografica   il   ruolo   geopolitico   che   potremmo   assumere   in   un   contesto
mediterraneo  ed  europeo.  L’apertura  dei  mercati  e  gli  accordi  economici  in  corso  tra  Unione
europea  e  Paesi  del  mondo  arabo  che  si  affacciano  sul  mediterraneo,  dovrebbero  vedere  la
Sardegna protagonista e in posizione centrale rispetto alle nuove evoluzioni in atto.
Riteniamo  sia  fondamentale  e  prioritario  dare  vita  ad  un  nuovo  assetto  istituzionale  della
nostra  regione,  perché  per  aprire  una  nuova  fase  dell’Autonomia  della  Sardegna  e  potersi
rapportare con le nuove sfide politiche ed economiche che ci attendono, non possiamo rimanere
ingessati e avvitati ad un sistema ormai vecchio di 60 anni.



PROVINCE REGIONALI

In  materia  di  riforme  istituzionali  nazionali,  da  più  parti  ci  si  interroga  sul  ruolo  che  oggi
assumono la amministrazioni provinciali nel nuovo contesto costituzionale dopo la riforma nel 2001
del  Titolo  V.  In  Sardegna,  abbiamo  assistito  con  le  elezioni  del  2005,  alla  nascita  delle  nuove
province  regionali,  non  riconosciute  dallo  Stato,  con  conseguenze  di  proliferazione  di  costi  di
gestione, numero di amministratori, consulenze, ecc., che gravano pesantemente sul bilancio della
Regione e di conseguenza sulle spalle dei sardi. Se si considera che sono oltre 200 i consiglieri
provinciali e oltre 50 gli assessori, basterebbe solo questo dato per comprendere la portata della
spesa di denaro pubblico che occorre per tenere in piedi questi apparati.
Crediamo che vada invertita la rotta. Nel rinnovato quadro dei rapporti istituzionali, vediamo
come le amministrazioni comunali, dotati di una sempre maggiore autonomia gestionale debbano
rapportarsi  direttamente  e  costantemente  con  la  Regione  sia  dal  punto  di  vista  economico-
finanziario,  sia  dal  punto  di  vista  della  programmazione  urbanistica  e  di  sviluppo  del  proprio
territorio.  La  funzione  intermediaria  che  dovrebbero  svolgere  le  Province  regionali  è  pressoché
inesistente o marginale. La conseguenza è il naturale ingessamento del sistema Sardegna, dove
le amministrazioni comunali e gli enti locali sono vittime di un centralismo regionale, che da solo
non può tenere testa con efficacia alle esigenze di 377 comuni isolani.
Il centralismo regionale è il vero freno allo sviluppo della Sardegna. E’ impensabile che un
solo grande “moloch” istituzionale possa essere l’autentico interprete delle particolari aspettative
delle nostre comunità territoriali. Dal centralismo regionale derivano le norme o le leggi capestro
che ingabbiano i nostri Comuni, i quali subiscono spesso passivamente, ed in maniera impotente,
restrizioni e decisioni che in più di una occasione sono state imposte dall’alto passando sulla teste
dei sardi.
L’unica  direzione  che  si  dovrebbe  intraprendere  per  arginare  le  conseguenze  nefaste  del
centralismo,  è  quella  di  un  sistema  integrato  e  coordinato  di  autonomie  locali  o  territoriali  nel
contesto di una rinnovata Autonomia regionale, attraverso l’istituzione di un meccanismo federale
interno, dove la macchina burocratica, amministrativa e politica si renda più snella ed efficace per
raccogliere le nuove sfide del XXI secolo.

PROPOSTE PER UNA NUOVA STAGIONE
DELL’AUTONOMIA DELLA SARDEGNA

Proponiamo  una  profonda  riforma  dell’assetto  istituzionale  della  Sardegna,  attraverso  un
processo di revisione della Legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto Autonomo), su
proposta della Regione Sardegna, che necessita di tutti i passaggi costituzionali alla Camera e al
Senato.  Ne  deriva  la  conseguente  modifica  e  integrazione  degli  artt.  116  e  117  della  Carta
costituzionale.
Proponiamo:
1.   l’abolizione delle province regionali
2.   l’istituzione  di  due  province  autonome  (individuando  le  affinità  storiche,  linguistiche,
geografiche e demografiche della nostra Regione)
3.   la devoluzione dei poteri legislativi e amministrativi dalla Regione alle province autonome
4.   un riassetto istituzione che veda la Regione con ruolo di coordinamento delle Province
autonome  e  un  Consiglio  regionale  che  sia  composto  dalla  sommatoria  dei  Consiglieri
delle Province
5.   l’istituzione delle Comunità Territoriali quali organi intermedi all’interno delle Province, che
in base ad affinità storiche, geografiche ed economiche comprendano più Comuni
6.   l’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali per assicurare la partecipazione degli enti
locali  alle  scelte  di  carattere  istituzionale,  all'attività  legislativa  ed  amministrativa  della
Provincia autonoma, in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione
7.   istituzione Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali

Le Province Autonome sarde, al pari di quelle del Trentino-Alto Adige/Südtirol, faranno parte della
Conferenza  Stato-Regioni  e  avranno  direttamente  rapporti  con  lo  Stato  centrale  e  l’Unione
Europea sia sul piano politico sia su quello economico.






ORGANI, FUNZIONI E FINANZA
DELLA NUOVA REGIONE E DELLE PROVINCE AUTONOME
RAPPORTI CON LO STATO 

ORGANI DELLA REGIONE

Saranno organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione.
Il Consiglio regionale sarà composto dai membri dei consigli provinciali di Cagliari-Oristano e
di Sassari-Nuoro.
Per  l'esercizio  del  diritto  elettorale  attivo  nelle  province  di  Cagliari-Oristano  e  di  Sassari-
Nuoro sarà richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di
un anno. 
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto autonomo e dalle altre leggi dello Stato.
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.
L'ufficio di consigliere provinciale e regionale dovrà essere incompatibile con quello di membro di
una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. 
Il  Consiglio  regionale  eleggerà  tra  i  suoi  componenti  il  presidente,  due  vice  presidenti  e  i
segretari.
Il presidente e i vice presidenti dureranno in carica due anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente sarà eletto tra i consiglieri
appartenenti alla provincia di Cagliari-Oristano. Per il successivo periodo il presidente sarà eletto
tra  i  consiglieri  appartenenti  alla  provincia  di  Sassari-Nuoro.  I  vice  presidenti  saranno  eletti  tra  i
consiglieri appartenenti alla provincia diversa da quella del presidente.
I vice presidenti coadiuveranno il presidente, il quale sceglieranno il vice presidente chiamato
a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

POTESTÀ LEGISLATIVE DELLA REGIONE

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi  nazionali,  la  regione  avrà  la  potestà  di
emanare norme legislative nelle seguenti materie:

a)  ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
b)  ordinamento degli enti para-regionali;
c)   ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
d)  istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio,
delle  casse  rurali,  dei  monti  frumentari  e  di  pegno  e  delle  altre  aziende  di  credito  di
carattere regionale; relative autorizzazioni;
e)  ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 
f)   ordinamento delle camere di commercio;
g)  sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
h)  espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
i)    servizi antincendi.

ORGANI DELLE PROVINCE

Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della
Provincia.
Ciascun Consiglio provinciale sarà eletto a suffragio universale, diretto e segreto. Il Consiglio
provinciale  di  Cagliari-Oristano  sarà  composto  di  quarantacinque  consiglieri,  mentre  il  Consiglio
provinciale  di  Sassari-Nuoro  sarà  composto  di  trentacinque  consiglieri.  Entrambi  i  Consigli
provinciali   dureranno   in   carica   cinque   anni.   Se   un   Consiglio   provinciale   sarà   rinnovato
anticipatamente rispetto all'altro, esso durerà in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello
non rinnovato.
I  membri  del  Consiglio  provinciale  rappresenteranno  l'intera  provincia.  Prima  di  essere
ammessi  all'esercizio  delle  loro  funzioni  essi  presteranno  giuramento  di  essere  fedeli  alla
Costituzione.
I membri del Consiglio provinciale non potranno essere chiamati a rispondere delle opinioni e
dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.


POTESTÀ LEGISLATIVE PROVINCE

Le province avranno la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1)     ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2)     toponomastica;
3)     tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4)     usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi
carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;
5)     urbanistica e piani regolatori;
6)     tutela del paesaggio;
7)     usi civici;
8)     artigianato;
9)     edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere
pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite
da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province
con finanziamenti pubblici;
10)   linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Provincia;
11)   fiere e mercati;
12)   opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
13)   industria,  commercio  ed  esercizio  industriale  delle  miniere,  comprese  le  acque  termali,
cave e saline;
14)   produzione e distribuzione dell’energia elettrica;
15)   caccia e pesca;
16)   parchi per la protezione della flora e della fauna;
17)   viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18)   comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
19)   assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20)   turismo e industria alberghiera;
21)   agricoltura,  foreste  e  corpo  forestale,  patrimonio  zootecnico  ed  ittico,  consorzi  agrari  e
stazioni agrarie sperimentali;
22)   opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
23)   espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
24)   costituzione  e  funzionamento  di  commissioni  comunali  e  provinciali  per  l'assistenza  e
l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
25)   assistenza e beneficenza pubblica;
26)   scuola materna;
27)   assistenza  scolastica  per  i  settori  di  istruzione  in  cui  le  province  hanno  competenza
legislativa;
28)   edilizia scolastica;
29)   addestramento e formazione professionale.

Le province emaneranno norme legislative nelle seguenti materie:

a)  polizia locale urbana e rurale;
b)  istruzione  elementare  e  secondaria  (media,  classica,  scientifica,  magistrale,  tecnica,
professionale e artistica);
c)   commercio;
d)  apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
e)  costituzione  e  funzionamento  di  commissioni  comunali  e  provinciali  di  controllo  sul
collocamento;
f)   spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
g)  esercizi  pubblici,  fermi  restando  i  requisiti  soggettivi  richiesti  dalle  leggi  dello  Stato  per
ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà
del  Ministero  dell'interno  di  annullare  d'ufficio,  ai  sensi  della  legislazione  statale,  i
provvedimenti  adottati  nella  materia,  anche  se  definitivi.  La  disciplina  dei  ricorsi  ordinari
avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
h)  incremento della produzione industriale;
i)    utilizzazione delle acque pubbliche;
j)    igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
k)   attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

Saranno  devoluti  alla  regione  i  proventi  delle  imposte  ipotecarie  percette  nel  suo  territorio,
relative ai beni situati nello stesso.
Saranno altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate
tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

a)  i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle
successioni;
b)  i  due  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
netto  dei  rimborsi  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  38  bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c)  i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d)  gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale.

Sarà  devoluto  alle  province  il  provento  dell'imposta  erariale,  riscossa  nei  rispettivi  territori,
sull'energia elettrica ivi consumata.
Per  le  concessioni  di  grande  derivazione  di  acque  pubbliche  esistenti  nella  provincia,
accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cederà a favore della provincia i nove
decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.
Le province potranno stabilire imposte e tasse sul turismo.
La regione e le province avranno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.
La regione e le province avranno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente
garantiti  per  provvedere  ad  investimenti  in  opere  di  carattere  permanente  per  una  cifra  non
superiore alle entrate ordinarie.

Saranno  attribuite  alle  province  le  seguenti  quote  del  gettito  delle  sottoindicate  entrate
tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

a)  i sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle
persone giuridiche riscosse nel territorio della provincia;
b)  i  nove  decimi  delle  imposte  di  registro  e  di  bollo,  nonché  delle  tasse  di  concessione
governativa;
c)   i sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella
provincia  sugli  emolumenti  corrisposti  a  soggetti  che  prestano  la  loro  opera  nella  sede
centrale  e  negli  stabilimenti  ed  impianti  situati  nel  territorio  provinciale,  nonché  di  quelle
operate  da  imprese  industriali  e  commerciali  che  hanno  la  sede  centrale  fuori  dal  detto
territorio  sugli  emolumenti  corrisposti  a  soggetti  che  prestano  la  loro  opera  presso
stabilimenti  ed  impianti  ubicati  nell'ambito  provinciale;  le  ritenute  alla  fonte  operate  da
imprese  industriali  e  commerciali  con  sede  centrale  nella  provinciale  sugli  emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal
territorio provinciale spettano per intero allo Stato;
d)  i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta
nel territorio della regione;
e)  i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
f)   i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle
due province;
g)  i  sette  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
netto  dei  rimborsi  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  38  bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
h)  i canoni per le concessioni idroelettriche;
i)    i  quattro  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  all'importazione  riscossa  nel
territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 56 per cento alla Provincia di Cagliari-
Oristano e del 44 per cento alla Provincia di Sassari-Nuoro;
j)    i  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta  di  fabbricazione  sulla  benzina,  sugli  oli  da  gas  per
autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per  autotrazione  erogati  dagli  impianti  di
distribuzione situati nei territori delle due province;
k)   i redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l)    i  nove  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie  erariali,  dirette  o  indirette,  comunque
denominate,  inclusa  l'imposta  locale  sui  redditi,  ad  eccezione  di  quelle  di  spettanza
regionale o di altri enti pubblici.

Nell'ammontare delle predette quote saranno comprese anche le entrate afferenti all'ambito
provinciale  ed  affluite,  in  attuazione  di  disposizioni  legislative  od  amministrative,  ad  uffici  situati
fuori dal territorio delle rispettive province.

Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, sarà devoluta alle stesse una quota non superiore a
quattro  decimi  del  gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  all'importazione  riscossa  nel
territorio  regionale,  da  ripartire  nella  proporzione  del  56  per  cento  alla  Provincia  di  Cagliari-
Oristano e del 44 per cento alla Provincia di Sassari-Nuoro. La devoluzione avverrà senza vincolo
di destinazione a scopi determinati.
Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione
e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte
del  territorio  nazionale  negli  stessi  settori  di  competenza  delle  province.  La  quota  sarà  stabilita
annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia.

RAPPORTI FRA STATO, REGIONE E PROVINCE

Nel  territorio  regionale  saranno  istituiti  un  commissario  del  Governo  per  la  provincia  di
Cagliari-Oristano e un commissario del Governo per la provincia di Sassari-Nuoro.
Spetteranno ad essi:
1)  coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello
Stato  nella  provincia  e  vigilare  sull'andamento  dei  rispettivi  uffici,  salvo  quelli  riflettenti
l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2)  vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad
essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;

Il  commissario  del  Governo  in  Cagliari-Oristano  eserciterà  le  attribuzioni  di  cui  al  n.  2)  del
precedente  comma  nei  riguardi  della  regione  e  delle  altre  amministrazioni  pubbliche  aventi
competenza sull'intero territorio regionale.
Il  commissario  del  Governo  provvederà  al  mantenimento  dell'ordine  pubblico,  del  quale
risponderà verso il Ministro per l'interno.
A  tale  fine  egli  potrà  avvalersi  degli  organi  e  delle  forze  di  polizia  dello  Stato,  richiedere
l'impiego  delle  altre forze  armate  ai termini  delle  vigenti  leggi  e  adottare  i  provvedimenti  previsti
nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Resteranno ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.


ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI
FUNZIONI E AUTONOMIA FINANZIARIA 


ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI

Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  dei  comuni  da  esercitare  in  forma  associata  saranno
costituite le Comunità Territoriali.
Le   Comunità      Territoriali   sono   enti   pubblici   locali   a   struttura   associativa   costituiti
obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio.
Le Comunità Territoriali saranno disciplinate da uno statuto approvato da non meno di due
terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della
popolazione residente nel medesimo. 
Lo  statuto  della  Comunità  Territoriale,  approvato  dal  consiglio  comunale  a  maggioranza
assoluta dei propri componenti dovrà prevedere:
a)  le   attribuzioni   degli   organi   della   Comunità,   riservando   comunque   all'assemblea   la
deliberazione degli atti  d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche
per l'organizzazione dei  servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l’approvazione
dei  regolamenti,  compresi  quelli  di  organizzazione  e  di  disciplina  dello  svolgimento  delle
funzioni attribuite alla Comunità Territoriale, la scelta dei modelli organizzativi e della forma
giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione
delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati
e dei livelli di servizio deliberati, l’approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità
superiore  a  2.500.000  euro  nonché  l'approvazione  dei  programmi  e  dei  piani  di  sviluppo
economico e sociale;
b)  le  modalità  di  funzionamento  degli  organi  della  Comunità  nonché  i  casi  per  i  quali  è
richiesta una maggioranza qualificata per l’approvazione di determinate deliberazioni;
c)   che  le  deliberazioni  assembleari  di  seguito  indicate  debbano  essere  approvate,  quale
condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del
territorio  di  riferimento  e  che  rappresentino  la  maggioranza  della  popolazione  di  quel
territorio:
1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli
relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio
nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socioeconomico;
2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti
rispetto   agli   obiettivi   posti,   nonché   indirizzi   generali   per   le   conseguenti   azioni
eventualmente necessarie;
d)  che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro
un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni
dell'assemblea si intendono approvate;
e)  le   modalità,   ulteriori   rispetto   a   quelle   previste   dalla   lettera   c),   per   assicurare   il
coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità
e quelle dei comuni che ne fanno parte;
f)   le  funzioni  e  i  compiti  o  le  attività  già  di  competenza  dei  comuni  attribuite  alla  Comunità
Territoriale per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito
delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli
comuni,  purché  sia  rispettato  il  criterio  di  equivalenza  dei  costi  e  della  qualità  delle
prestazioni  e  non  siano  aggravati,  direttamente  o  indirettamente,  i  costi  ovvero  ridotta  la
qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della Comunità Territoriale;
g)  la facoltà della Comunità Territoriale di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni
ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre Comunità,
anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera b);
h)  i rapporti economici e giuridici tra la Comunità Territoriale e i comuni che la costituiscono,
prevedendo  in  ogni  caso  la  diretta  devoluzione  alla  Comunità  delle  somme  spettanti  ai
comuni per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

Sono organi della Comunità Territoriale:
a)  l'assemblea;
b)  l'organo esecutivo;
c)   il presidente.

L'assemblea sarà costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità Territoriale
nonché da un ulteriore numero di componenti pari a uno per comune.
Per  ciascuna  Comunità Territoriale,  i  rappresentanti  dei  comuni  ulteriori rispetto  al  sindaco
saranno eletti da tutti i componenti dei consigli comunali e, ove costituiti, da tutti i componenti dei
consigli circoscrizionali dei comuni facenti parte della Comunità medesima sulla base di apposito
procedimento elettorale. Gli eletti dureranno in carica cinque anni e comunque fino all’elezione dei
nuovi rappresentanti nell’assemblea della Comunità.

ARCHITETTURA  ISTITUZIONALE  PER  L'ESERCIZIO  DELLA  POTESTÀ  AMMINISTRATIVA  A
LIVELLO LOCALE

I comuni eserciteranno la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni
già loro spettanti, e le Comunità Territoriali eserciteranno la potestà amministrativa per le funzioni e
le materie conferite loro da apposita legge.
I comuni eserciteranno la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative:
a)  direttamente,  limitatamente  ai  altri  comuni  tra  loro  contermini  compresi  in  uno  specifico
territorio;  tali  comuni  sono  tenuti  a  stipulare  tra  loro  un'apposita  convenzione  ai  fini
dell'esercizio associato delle predette funzioni;
b)  mediante la costituzione della Comunità Territoriale con i comuni ricadenti nel medesimo
territorio di riferimento;
c)   mediante  la  partecipazione  all'attività  e  all'esercizio  delle  funzioni  attribuite  al  Consiglio
delle autonomie locali.

TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLE PROVINCE AI COMUNI

Saranno trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità Territoriale,
le funzioni amministrative nelle seguenti materie:
a)  assistenza  scolastica  ed  edilizia  scolastica  relativa  alle  strutture  per  il  primo  ciclo  di
istruzione;
b)  assistenza  e  beneficenza  pubblica,  compresi  i  servizi  socio-assistenziali,  nonché  il
volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti
di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d’intesa con il Consiglio
delle autonomie locali;
c)   edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
d)  urbanistica,  ad  esclusione  delle  funzioni  amministrative  attinenti  ad  opere  di  competenza
dello  Stato,  della  Regione  e  della  Provincia  nonché  delle  funzioni  di  pianificazione
urbanistica  di  livello  provinciale,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  9,  e  delle
funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
e)  espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
f)   programmazione  economica  locale  e  gestione  amministrativa  e  finanziaria  delle  leggi  di
intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo
quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10;
g)  azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge
o  dagli  accordi  di  programma  previsti  dal  comma  9  nelle  materie:  agricoltura,  foreste,
incremento della produzione industriale, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e saline,
turismo e commercio;
h)  infrastrutture  d'interesse  locale  a  carattere  sovracomunale,  comprese  le  infrastrutture
scolastiche;
i)    opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei
rischi,  alla  protezione,  alla  gestione  dell’emergenza  e  al  ripristino  definitivo  dei  danni
derivanti da calamità pubbliche;
j)    servizi  pubblici  d'interesse  locale  per  quanto  non  già  di  competenza  dei  comuni,  fermo
restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:
1)  ciclo  dell'acqua,  con  particolare  riguardo  ai  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e
depurazione;
2)  ciclo dei rifiuti;
3)  trasporto locale;
4)  distribuzione dell'energia.

Saranno  trasferite  ai  comuni,  senza  l'obbligo  di  esercizio  associato,  le  funzioni  amministrative
relative alle seguenti materie:
a)  volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
b)  corpi  dei  vigili  del  fuoco  volontari,  opere  e  interventi  di  interesse  locale  a  carattere
comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell’emergenza e
al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
c)   espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, potranno essere
individuate  le  funzioni  amministrative  ulteriori  da  trasferire  ai  comuni,  nonché  le  conseguenti
modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

Previa intesa con l'assemblea della Comunità Territoriale, con decreto del Presidente della
Provincia potranno essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai
comuni  con  l'obbligo  di  esercizio  in  forma  associata,  che  possono  essere  mantenuti  in  capo  ai
singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.

PRINCIPI IN MATERIA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI PROVINCIALI E
LOCALI

Le risorse finanziarie di cui la Provincia disporrà ai sensi del nuovo Statuto speciale saranno
utilizzate  dalla  Provincia,  dai  comuni  e  dalle  comunità  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  a  essi
spettanti, comprese quelle esercitate o attribuite in base a questa legge.
Ai comuni e alle Comunità Territoriali sarà assegnata una quota del gettito dei tributi devoluti
alla Provincia ai sensi del nuovo Statuto speciale, in forma di compartecipazioni al gettito dei tributi
erariali nonché di contributi e di trasferimenti a carico del bilancio provinciale.
L'autonomia  finanziaria  dei  comuni  è  garantita,  nel  rispetto  della  Costituzione  e  del  nuovo
Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti nonché dai proventi delle tariffe
e dalle altre entrate proprie.
Le Comunità Territoriali disporranno delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai
comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti
nell'interesse dei comuni.

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Per assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività
legislativa  ed  amministrativa  della  Provincia  autonoma,  in  attuazione  dell'articolo  123,  quarto
comma,  della  Costituzione,  dovrà  istituirsi  il  Consiglio  delle  autonomie  locali  della  Provincia
autonoma, con sede presso il Consiglio provinciale. Il Consiglio delle autonomie locali è composto
dai Presidenti delle Comunità Territoriali della Provincia.
Al Consiglio delle autonomie locali spetteranno:
a) la formulazione di pareri in materia di piani e programmi provinciali di carattere generale
aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico;
b) la formulazione di pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e
ai regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono
attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; per i
disegni   di   legge   concernenti   la   manovra   finanziaria   provinciale,   il   parere   è   richiesto,
preventivamente all’approvazione dei medesimi, con riguardo alle sole linee di impostazione della
manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali;
c)  la  formulazione  di  proposte  legislative;  ove  approvata  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta
provinciale al Consiglio provinciale entro trenta giorni dal ricevimento;
e) la formulazione, su richiesta dell’ente locale interessato, di pareri e di proposte su progetti
di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione
territoriale,   i   regolamenti,   i   tributi   e   l'organizzazione   dei   servizi   locali   anche   a   carattere
imprenditoriale;
f) la promozione di intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione
tra enti locali, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, anche per assicurare ai
cittadini,  alle  loro  forme  associative  ed  alle  imprese  adeguati  livelli  di  servizio  pubblico  e  lo
svolgimento  più  adeguato  e  coordinato  delle  funzioni  amministrative  nell'ambito  del  territorio
provinciale; laddove le predette intese riguardino la Provincia e gli enti locali, esse sono definite
nell’ambito della conferenza permanente prevista dall’articolo 108;
g) la formulazione di proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre al
Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale;
h) la partecipazione alla conferenza permanente per la definizione delle intese ivi previste;
i) lo svolgimento delle ulteriori attribuzioni demandate al Consiglio delle autonomie locali dalla
legislazione provinciale.


ISTITUZIONE CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E LE
AUTONOMIE LOCALI

Si  dovrà  istituire  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  la  Provincia  e  le  autonomie
locali, quale sede permanente per la definizione delle intese tra il Consiglio delle autonomie locali e
la Giunta provinciale.
La  conferenza  sarà  costituita  con  la  partecipazione  del  Presidente  della  Provincia,  dei
componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.